Statuto: a Padova discussa l’ultima proposta

Sottoponiamo al giudizio l’ultima bozza dello Statuto redatta il 23 settembre u.s. a Padova nella riunione di Giunta aperta ai Consiglieri (Oltre ai membri della Giunta hanno espresso parere favorevole alle modifiche apportate i Consiglieri Edoardo Uratoriu, Clara Rubichi e Giuseppe Budicin),
Il Consiglio Comunale verrà convocato sabato 7 ottobre 2017 alle ore 15.30 presso l’Hotel delle Nazioni a Montegrotto Terme
Ordine del giorno:
Relazione del Sindaco: Situazione organizzativa, Situazione economica, Situazione associativa
Discussione
a seguire: riunione dell’ Assemblea Cittadina
Ore 17,30 – Modiche statutarie: discussione aperta ai consiglieri e ai soci presenti in Assemblea

NUOVO STATUTO – ultima bozza risultante dopo esamina e integrazioni della Giunta del LCFE riunitasi a Padova il 23 settembre 2017. Vi sono state elaborazioni a partire dal 20 maggio u.s.
La Bozza elaborata da Brazzoduro, Papetti, Micich, Matcovich, Stalzer, Brizzi, Ratzenberger, Rubichi, Marino Micich, Rabar (Su bozze precedenti pervenute da Uratoriu, Papetti, Micich, Brazzoduro, Ceschi). Vi è stata anche la collaborazione di Marino Segnan.

STATUTO con le modifiche
dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in esilio – – acronimo AFIM – LCFE

PREMESSA

A seguito del Trattato di Pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 – che ha tolto all’Italia le province di Fiume, Pola e Zara – la quasi totalità dei cittadini di Fiume abbandonò la Città per una scelta di libertà e per un atto d’amore verso la Madrepatria testimoniando, assieme ad oltre 300.000 esuli istriani e dalmati, la loro italianità e quella della loro terra.
Esponenti di tutte le comunità degli esuli Fiumani – comunque organizzate e sparse dopo l’esodo per le contrade d’Italia e del mondo – facendosi partecipi della volontà liberamente espressa dai loro cittadini, nel 1966 costituirono L’Associazione Libero Comune di Fiume in Esilio. Dopo la dissoluzione violenta dell’ex Jugoslavia e in seguito all’ingresso della Repubblica di Croazia democratica nel contesto dell’Unione Europea (1 luglio 2013) profondi mutamenti geopolitici sono avvenuti. Gli stessi esuli italiani di Fiume e i loro discendenti sono tornati ufficialmente a dialogare con le autorità cittadine croate, con le istituzioni della minoranza italiana superstite e col governo di Zagabria dal 1990 in poi. Un simile mutamento di carattere politico, inimmaginabile fino al 1989 ( anno del crollo del Muro di Berlino) ha determinato anche nell’ambito dell’associazionismo dell’esodo fiumano, e non solo, la necessità di adeguarsi ai nuovi tempi in corso con il seguente statuto modificato.

ARTICOLO 1 – Denominazione

In armonia con il diritto positivo esercitato nei secoli dall’antico Comune di Fiume e dalla sua popolazione che si riconosce nell’identità nazionale e culturale italiana l’Associazione Libero Comune di Fiume in esilio modifica la propria denominazione in “ASSOCIAZIONE FIUMANI ITALIANI NEL MONDO – LIBERO COMUNE DI FIUME IN ESILIO”, da qui acronimo AFIM – LCFE, di seguito indicata col termine di “Associazione” ai sensi della l. 7/12/2000, n. 383 e successive modifiche e integrazioni, con sede legale a Padova in Riviera Ruzzante n. 4, che intende operare esclusivamente per fini culturali e sociali. Patroni ufficiali dell’Associazione sono San Vito, Modesto e Crescenzia,il suo emblema la Torre Civica di Fiume con l’aquila bicipite.
Il trasferimento della sede sociale all’interno del territorio nazionale italiano non comporta modifica statutaria.

ARTICOLO 2 – Finalità

L’Associazione non si prefigge finalità di lucro, fondandosi esclusivamente sull’impegno gratuito, spontaneo e disinteressato degli aderenti. L’Associazione, sulla base dei principi informatori summenzionati, si prefigge di:
-mantenere e rafforzare, nella ricostituita unità morale dell’antico Comune, i contatti, i rapporti, le relazioni tra tutti i Cittadini di Fiume andati a suo tempo in esilio e tra i loro discendenti, nonché con i cittadini e le istituzioni italiane e municipali dell’odierna Fiume; perpetuando il clima ideale, etico e spirituale della Città per rinsaldare i vincoli d’affetto, di concordia civica, d’unità di intenti e di fraterna solidarietà che li legano;

– favorire il ricordo e alimentare l’amore per gli usi, i costumi e le antiche storiche tradizioni cittadine custodite nel corso del tempo, promuovendo la conservazione d’ogni testimonianza e cimelio per ispirare nei figli e nei loro discendenti l’orgoglio delle proprie radici ed un forte senso di identità, frutto di un’ antica e consolidata civiltà e cultura;
– estendere a coloro che per affinità spirituale e culturale abbiano manifestato agli Esuli sentimenti di solidarietà umana e sociale e si sentano, in qualche modo, partecipi dei loro ideali di libertà e di amor di Patria, che sono alla base della loro sofferta scelta di vita.
L’Associazione fa propri anche i contenuti del Manifesto Culturale Fiumano sottoscritto con la Società di Studi Fiumani e la Città di Fiume nel 1998 che viene allegato al presente statuto.
L’Associazione testimonia presso le istituzioni e le scuole la storia di Fiume e delle terre istriane e dalmate come richiesto dalla l.92/2004 nota come “Il Giorno del Ricordo”.

ARTICOLO 3 – Attività

L’Associazione, si propone di operare nel settore sociale, culturale ed in quello dei diritti civili; raccogliere, custodire e diffondere ogni forma, ogni manifestazione, ogni testimonianza della cultura e della storia tradizionale della gente fiumana, sostenere i cittadini di Fiume in esilio ed i loro discendenti in ogni istanza volta al riconoscimento dei propri diritti.
L’Associazione mantiene un rapporto particolare di collaborazione con la Società di Studi Fiumani di Roma per le attività culturali.
L’Associazione realizza i propri scopi per mezzo di specifiche attività, come nell’elenco di seguito riportato a titolo meramente esemplificativo:

– assistenza e sostegno ai fiumani ed ai loro discendenti curando, in maniera particolare, tutte le forme di aiuto e sostegno, ritenute necessarie e moralmente doverose, in particolare per le persone anziane o in difficoltà;
– tutela dei diritti civili degli esuli fiumani e dei loro discendenti e sostegno dei diritti fondamentali delle persone di lingua italiana ed istro-veneta che ancora oggi risiedono nelle terre di origine;
– promozione e valorizzazione della lingua italiana ed istro-veneta, nonché dei beni culturali
direttamente connessi con la storia di Fiume e del popolo fiumano e quarnerino;
– promozione delle forme culturali direttamente connesse con le vicende storiche di Fiume e del Quarnero;
– difesa dei diritti e delle proprietà degli esuli fiumani;
– divulgazione della storia di Fiume e dell’esodo fiumano.; educazione e promozione, verso ogni strato della popolazione italiana e non, della storia, della lingua, della cultura di Fiume e del Quarnero

L’Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, anche curando l’edizione di notiziari e riviste (periodiche e non) ed effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo. Sono espressamente vietate tutte le attività non conformi allo scopo istituzionale.

ARTICOLO 4 – Soci. Criteri di ammissione e di esclusione

Hanno automaticamente diritto a far parte dell’Associazione tutti coloro che per lingua, cultura, tradizioni e sentimenti siano nati o siano stati residenti a Fiume. Tale diritto è perpetuamente riconosciuto a tutti i loro figli, congiunti e discendenti ovunque residenti, così i Legionari Fiumani e i loro diretti discendenti.
L’adesione all’Associazione è libera, avviene a domanda e comporta l’impegno ad operare personalmente per le finalità statutarie, nonché, a seguito del versamento della quota associativa, l’iscrizione nell’anagrafe dell’ AFIM – LCFE.
Possono aderire all’Associazione anche persone non aventi tutti i requisiti sopra indicati, purché dimostrino il loro appoggio solidale alla causa degli Esuli fiumani e manifestino chiaramente il loro attaccamento alla Città di Fiume.
Nella vita associativa essi saranno considerati “Soci simpatizzanti” che vengono nei diritti associativi equiparati ai soci attinenti al territorio di Fiume.
E’ ammessa l’adesione all’Associazione di Enti e soggetti organizzati esterni, sia legalmente riconosciuti, sia liberamente costituiti (aventi attività e scopi non in contrasto con quelli dell’Associazione), i quali designano un loro rappresentante a far parte dell’Assemblea. Per questi l’adesione è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo che è tenuto a motivare l’eventuale reiezione.
Ciascun aderente può, in qualsiasi momento, recedere dall’Associazione.
L’adesione termina in caso di recesso o scioglimento se si tratta di Ente o soggetto organizzato.
Sono esclusi e perdono il diritto di far parte dell’Associazione coloro che siano incorsi in reati infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro alla Comunità degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati e da offendere la coscienza civica e l’identità nazionale, nonché culturale, degli Associati.
I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori,
b) Ordinari (capi famiglia – famigliari),
c) Onorari.
d) Simpatizzanti
e) Giovani fino a 18 anni

Sono Soci Fondatori coloro che hanno fondato l’Associazione sottoscrivendo l’atto costitutivo e coloro che, già ammessi come soci Ordinari, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, vengono ammessi in tale categoria per il particolare impegno profuso nell’attività dell’Associazione.
Sono Soci Ordinari coloro che, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e versano le quote associative.

Sono Soci Onorari quelle persone che l’Associazione ritiene particolarmente me-ritevoli anche in relazione alle finalità ed alle attività dell’Associazione stessa. Essi vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo.
I Soci Onorari sono esentati dal versamento della quota associativa, pur godendo di tutti i diritti delle altre tipologie di soci.
La qualità di socio si perde in caso di:
a) Decesso;
b) Recesso volontario, comunicato per iscritto;
c) Esclusione per morosità nel pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi;
d) Esclusione per indegnità dichiarata dai probiviri;
.
Nei casi previsti dalle lettere a) e b) il Comitato Esecutivo prende atto del decesso del socio o della comunicazione di recesso e delibera la cancellazione dall’elenco dei soci.
Nel caso previsto dalla lettera c) il Comitato Esecutivo, a suo insindacabile giudizio, può deliberare l’esclusione con effetto immediato oppure, qualora lo ritenga opportuno, può deliberare di concedere un ulteriore termine per il versamento della quota associativa; scaduto detto termine senza che la quota sia stata versata, l’esclusione ha effetto dalla data della delibera.
d) Sono esclusi per indegnità coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.
Nei casi previsti dalla lettera d), così come esplicitati nei commi precedenti, l’esclusione è deliberata dal Comitato Esecutivo; il provvedimento di esclusione deve essere notificato tramite raccomandata AR al socio escluso, il quale potrà, nei trenta giorni successivi alla ricezione, presentare ricorso motivato al Collegio dei Probiviri che emanerà conseguente parere. Il ricorso verrà esaminato dal Collegio dei Probiviri entro centoventi giorni dalla sua ricezione

ARTICOLO 5 – Obblighi degli aderenti

L’adesione all’Associazione si fonda su lealtà, onestà, impegno degli aderenti, sia nei rapporti personali sia nei confronti di quanti, a diverso titolo, partecipano alla vita dell’Associazione.
Gli aderenti debbono svolgere le attività concordate e le prestazioni da loro svolte sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro limiti preventivamente stabiliti dall’Associazione stessa. Gli aderenti si impegnano, altresì, a corrispondere il canone associativo nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Il mancato versamento della quota associativa per tre anni consecutivi comporta la decadenza da socio.
Gli aderenti sono obbligati all’osservanza delle disposizioni dello Statuto, dell’eventuale Regolamento interno e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
Gli associati possono contribuire alle spese dell’organizzazione.
Le prestazioni e le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’associazione.
Le prestazioni non possono essere remunerate nemmeno dal beneficiario.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di collaborazione occasionale anche fra i Soci esclusivamente nei limiti di tempo necessari al suo regolare funzionamento, oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta.

ARTICOLO 6 – Diritti degli aderenti

Gli aderenti maggiori d’età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche associative se in regola con le quote sociali e con almeno un anno di iscrizione.
Ai tutti i soci sarà consentito il diritto di voto. Tutti gli aderenti all’Associazione hanno diritto di essere informati sui suoi programmi ( in particolare coloro che hanno fornito il loro indirizzo di posta elettronica), di partecipare alle riunioni dell’Assemblea e di esercitare il controllo sull’attività dell’organizzazione. I soci giovani fino alla maggiore età non hanno diritto di voto, fruiscono della gratuità ma possono proporre iniziative.

ARTICOLO 7 – Organi

Sono organi dell’Associazione:

– L’Assemblea generale dei Soci;
– Il Consiglio Direttivo;
– Il Presidente;
Il Comitato Esecutivo;
– Il Collegio dei Revisori dei Conti;
– Il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche associative sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate e sostenute nell’interesse dell’organizzazione.

ARTICOLO 8 – Assemblea

L’Associazione ha nell’Assemblea il suo organo sovrano.
All’Assemblea partecipano tutti gli aderenti. Gli aventi titolo potranno eleggere il Consiglio Direttivo, esprimendo il loro voto anche per corrispondenza se così deliberato dallo stesso Consiglio.
Sono di competenza dell’Assemblea: l’elezione delle cariche associative; la ratifica del conto consuntivo e preventivo su proposta del Consiglio Direttivo dal quale devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti; lo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicato stampa pubblicato sull’organo ufficiale dell’Associazione “La Voce di Fiume” e sul sito internet; la riunione si effettua di norma in concomitanza con l’annuale Raduno nazionale degli Esuli di Fiume.
L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione della linea programmatica dell’Associazione e dei documenti contabili. Può essere convocata in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un decimo degli aderenti.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aderenti, le cui deliberazioni sono valide se approvate dalla maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, le deliberazioni sono valide a maggioranza degli stessi.
Ogni socio avente diritto di partecipare all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro socio, conferendo apposita delega scritta.
Ciascun socio può essere latore di un massimo di cinque deleghe. La delega non può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Qualora lo richieda un terzo dei soci presenti, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
E’ comunque valida la delibera presa per acclamazione unanime.

ATICOLO 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di componenti che vanno da un minimo di 15 più il presidente ad un massimo di 21 Consiglieri più il presidente eletti a scrutinio segreto tra i membri di diritto appartenenti all’Associazione che risultino iscritti nell’Anagrafe dei soci e siano in regola con il pagamento della quota sociale.
Il Consiglio Direttivo si rinnova in via ordinaria ogni quattro anni dalla data della sua elezione e propone il numero dei consiglieri. L’elezione di uno o più Consiglieri usciti per dimissioni o per altra causa sarà effettuata automaticamente in base alla graduatoria ottenuta nelle votazioni per l’ultima elezione del Consiglio.
Si procede al rinnovo integrale del Consiglio in via straordinaria quando questo, per dimissioni o per altra causa, abbia perduto metà dei propri membri. In ogni caso il Presidente e il Consiglio Direttivo uscenti restano in carica per l’ordinaria amministrazione nelle more dell’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta si ritiene necessario almeno una volta l’anno in sessione ordinaria, e comunque in occasione dell’annuale Raduno nazionale dei Fiumani.
Può riunirsi in via straordinaria: per deliberazione del Presidente, per richiesta del Comitato Esecutivo o per domanda motivata di almeno un terzo dei membri in carica.
Il Consiglio Direttivo può deliberare in prima convocazione se sono presenti almeno due terzi dei Consiglieri; in seconda convocazione, che avrà luogo nella stessa giornata nell’ora precisata nell’avviso di convocazione, le deliberazioni saranno valide purché intervenga almeno la metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo propone approva e modifica l’eventuale Regolamento di attuazione dello Statuto.
Il Consiglio Direttivo può delegare il Comitato Esecutivo per l’aggiornamento e le modifiche del Regolamento da sottoporre poi per l’approvazione.
Per deliberare in tal senso è richiesta, in ogni caso, la maggioranza di due terzi dei componenti del Consiglio. Lo Statuto e le sue eventuali modifiche devono essere rese note all’Assemblea che le convalida se il Consiglio Direttivo non le approva all’unanimità. Il Consiglio Direttivo ratifica la nomina del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente e conferisce al Comitato Esecutivo l’indirizzo per la sua attività secondo le linee generali. Definisce il programma delle attività da svolgere nel corso dell’anno. Prende qualsiasi provvedimento ritenuto necessario nell’interesse dell’Associazione che non sia in contrasto con il presente Statuto. Ratifica i provvedimenti straordinari ed urgenti presi dall’Esecutivo, quando questi rientrino nei poteri generali del Consiglio.

ARTICOLO 10 – Presidente

L’Associazione è presieduta da un Presidente che ne è il legale rappresentante e ha l’uso della firma. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei consiglieri a scrutinio segreto nella prima seduta (entro 60 giorni) del suo insediamento e, in caso di successiva vacanza dell’ufficio, nella prima seduta dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria del Consiglio Direttivo. L’elezione del Presidente è valida se è fatta con l’intervento di almeno due terzi dei Consiglieri ed a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza richiesta si procede al successivo ballottaggio tra i due consiglieri che hanno avuto il maggior numero dei voti. La seduta nella quale si procede alla votazione del Presidente è presieduta dal Consigliere anziano.
Il Presidente è a capo del Comitato Esecutivo di cui propone la composizione al Consiglio Direttivo per la ratifica. Si avvale, per l’esercizio delle proprie funzioni, di una segreteria retta dal Segretario Generale.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo sono da considerarsi atti sociali; salvo il caso in cui non ostino seri e giustificati motivi di riservatezza, saranno portati a conoscenza degli Associati a mezzo del periodico dell’Associazione e del sito internet. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le delibere concernenti singole persone, salvo contraria richiesta degli interessati. Il Presidente quale capo del Comitato Esecutivo, ha la rappresentanza legale dell’Ente in tutti i rapporti interni ed esterni, a tutti i livelli.
Egli attende alle seguenti funzioni:

– Istituzionali: convocando e presiedendo il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, dopo averne fissato l’Ordine del Giorno e la data della Riunione; assicurando l’unità di indirizzo del Comitato Esecutivo; promovendo e coordinando l’attività dei Consiglieri e rinnovando/sospendendo all’occorrenza le deleghe attribuite; indicendo eventuali referendum associativi;
– Indirizzo e Controllo: sovrintendendo al funzionamento del Comitato Esecutivo, in particolare per quanto attiene agli aspetti amministrativi e della segreteria; riferendone al Consiglio;
– Gestione e Ordine: rappresentando in giudizio l’Associazione; sovrintendendo all’osservanza di eventuali Regolamenti.
Il Presidente può delegare proprie attribuzioni a singoli Consiglieri e soci o gruppi di essi purché limitate nel tempo; disposte per l’attuazione degli indirizzi determinati dal Consiglio Direttivo; limitate a funzioni istruttorie o ricognitorie.
Il Presidente, a seconda delle attività da svolgere, determina la composizione del Comitato Esecutivo definendone i responsabili per le aree di competenza e nominandone i componenti.
Il Presidente non può rimanere in carica per più di due mandati consecutivi.

Articolo 11 – Il Segretario Generale

Il Segretario Generale viene proposto nominato e sostituito dal Comitato Esecutivo. Provvede alla convocazione e partecipa alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali curandone la raccolta in appositi registri. Provvede ad assicurare pratica attuazione delle delibere, coordinando il funzionamento dei componenti dell’Esecutivo. Cura la corrispondenza, i rapporti con i soci, gli aggiornamenti contabili quotidiani ed ogni attività inerente alla sede dell’Associazione. Può avere delega alla Tesoreria.

ARTICOLO 12 – Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo si compone del Presidente che la presiede, di un Vice Presidente Vicario e, di massima, da 5 a 7 componenti più due supplenti scelti dal Presidente (anche al di fuori del Consiglio Direttivo) che ne dà comunicazione al Consiglio Direttivo che li ratifica nella prima seduta successiva alle elezioni. Le riunioni sono valide se presenti almeno 4 componenti.
I consiglieri incaricati si attiveranno nei seguenti settori di attività del Comitato Esecutivo:

– Anagrafe;
– Amministrazione e gestione della sede;
– Stampa, Cultura e Tradizioni;
– Manifestazioni, Raduni ed Attività ricreative e culturali;
– Affari generali e Rapporti con la Federazione, le altre Associazioni e con le Istituzioni Pubbliche
– Attività gruppi giovanili

Il Comitato Esecutivo è l’organo che regola e svolge l’attività dell’Associazione secondo le direttive del Consiglio Direttivo ed alle norme e alle finalità del presente Statuto; può prendere decisioni e provvedimenti di carattere straordinario ed urgente che dovranno essere sottoposti successivamente alla ratifica del Consiglio Direttivo. Ove lo ritenga opportuno, può nominare un proprio delegato in ciascun capoluogo di provincia o in altra località di interesse generale; presenta al Consiglio Direttivo eventuali proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento.
Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, in via normale anche contestualmente al Consiglio Direttivo e, comunque, almeno una volta ogni quattro mesi od ogni qualvolta che sia richiesto dalla maggioranza dei componenti dell’Esecutivo.

Compiti:

– Dare attuazione ai programmi annualmente formulati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo
– Predisporre documenti, proposte e relazioni da sottoporre all’Assemblea e al Consiglio Direttivo
– Nominare e revocare il Segretario Generale, controllando e coordinandone le attività
– Determinare le quote associative ed i termini per il loro versamento
– Porre in essere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione del patrimonio ritenute necessarie, opportune, utili per le finalità dell’associazione nei limiti delle disposizioni statutarie.

ARTICOLO 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

La revisione contabile-finanziaria dovrà accertare la regolarità formale della gestione. L’attività di revisione compete ad un Collegio costituito da n. 3 Revisori effettivi e (n. 2 supplenti), eletti dall’Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente. Per assumere l’incarico di Revisori si devono possedere i requisiti d’eleggibilità per l’elezione a Consigliere del Direttivo. L’incarico non è compatibile con la carica di Consigliere. Per quanto riguarda le ipotesi e le modalità di revoca e di scadenza, in quanto possibili, si applicano le disposizioni sui Sindaci delle Società. Il Presidente dei Revisori può essere invitato alle riunioni dell’Esecutivo come uditore.

ARTICOLO 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio di tre Probiviri Effettivi viene proposto dal Comitato Esecutivo che li propone al Consiglio Direttivo per la ratifica. Esso elegge nel suo ambito il Presidente. Ad esso vengono sottoposti, per giudizio inappellabile, i ricorsi presentati dagli interessati e dal Presidente relativi ai conflitti che possono sorgere fra Organi dell’Associazione o in seno ad essi, che comportino l’interpretazione dello Statuto e delle norme Regolamentari in vigore. Esamina provvedimenti disciplinari concernenti i membri aventi una carica negli Organi Associativi. Considera le eventuali proposte di espulsione dall’Associazione di aderenti che siano incorsi in reati infamanti o che abbiano compiuto azioni tali da recare disdoro all’Associazione e delibera al riguardo.

ARTICOLO 15 – Proclamazione degli eletti

La proclamazione degli eletti alle cariche sociali direttive dell’ ”Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio” verrà effettuata solennemente in pubblica assemblea dei soci tenuta in occasione del Raduno Nazionale degli Esuli fiumani, immediatamente successivo alle elezioni.
I membri eletti che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre riunioni consecutive dell’organo di cui fanno parte, decadono dalla carica. La decadenza e le dimissioni dei membri eletti devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo che provvederà alle relative sostituzioni con le modalità indicate nel secondo comma dell’art. 9. Immediatamente dopo la loro proclamazione gli eletti, su invito del Consigliere anziano, sottoscrivono la seguente dichiarazione: “Davanti al Civico Gonfalone di Fiume, che fregiato della massima onorificenza al valor civile è sintesi ed espressione storica degli antichi diritti degli italiani di Fiume, mi impegno ad operare attivamente, agendo nel rispetto dello Statuto”.

ARTICOLO 16 – Risorse finanziarie

L’Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: contributi associativi annuali degli aderenti; contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti culturali o di promozione sociale; contributi di organismi internazionali; contributi di privati; donazioni e lasciti testamentari ricevuti; rimborsi derivanti da convenzioni e da elargizioni liberali. La gestione finanziaria viene attuata in conformità agli indirizzi operativi dettati dal Consiglio Direttivo in forma trasparente e con l’obbligo di rendere consultabili e disponibili alla visione dei richiedenti, nelle forme più appropriate, i dati contabili. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo dovranno essere depositati presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO 17 – Scioglimento dell’Associazione

In caso di scioglimento dell’Associazione Fiumani Italiani nel Mondo – Libero Comune di Fiume in Esilio, il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di tre liquidatori che redigeranno apposito verbale. Tutto il materiale documentario verrà consegnato all’Archivio-Museo storico di Fiume di Roma della Società di Studi Fiumani, mentre i beni patrimoniali e le attività del Comune saranno devoluti ad un Ente che si impegni a mantenere vivo il nome e il ricordo della città di Fiume.

ARTICOLO 18 – Norme Generali

Vanno osservate le seguenti norme di carattere generale: il presente Statuto può essere, eventualmente, integrato da un Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo e/o da eventuali delibere definite dallo stesso; per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa esplicito rinvio alle norme generali di legge e a quelle della specifica normativa vigente sul funzionamento degli Organi Collegiali e delle Associazioni.

ARTICOLO 19 – Disposizioni finali

Il presente Statuto, proposto per l’approvazione dal Consiglio Direttivo all’Assemblea Generale dei Soci tenutasi a……………………….in data…..……………, abroga e sostituisce il precedente Statuto……………………….

Atto stilato da:…………………………………………..